Reati contro il patrimonio

Reati contro il patrimonio

Furto (art. 624 c.p.) - L’oggetto giuridico

Cass., S.S.U.U., 30-9-2013, n. 40354

“Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisca in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che, anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa e, dunque, la legittimazione a proporre querela”.

Furto di energia elettrica da parte del condomino

Cassazione penale, sez. V, 15/11/2017, n. 57749

“Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni [fattispecie abrogata dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7], la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune”

Rapina (art. 628 c.p.) Vs Estorsione (art. 629 c.p.)

La differenza tra rapina ed estorsione non risiede tanto nel fatto che, nella rapina, l’agente si impossessi egli stesso della cosa altrui, mentre, nell’estorsione, l’impossessamento avvenga per un comportamento positivo della vittima che è indotta, a seguito della violenza o minaccia, a consegnare la cosa; ma, piuttosto, nella possibilità di scelta da parte della vittima tra il male minacciato e la consegna della cosa.

Si ha, pertanto, rapina ogni qual volta la vittima sia stata costretta, nell’imminenza del danno e per l’immediatezza dell’imposizione, a consegnare subito la cosa, non potendosi, in tal caso, considerare la consegna espressione di una volontà, sia pure coartata, dato che la vittima viene in realtà a trovarsi alla mercé dell’aggressore, al cui volere non può sottrarsi.

Riforma L. n. 36/2019 – legittima difesa, “difesa domestica”, eccesso colposo, furto rapina e violazione di domicilio

La legge n. 36/2019 ha introdotto nuove norme in tema di difesa “domestica” ed eccesso colposo ed ha aggravato le pene previste per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio.

Difesa domestica

La legge n. 36/2019 ha introdotto una sorta di presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa.

Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.

Eccesso di legittima difesa

L’art. 55 c.p. stabilisce che in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa (come di altre scriminanti comuni) si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo).

A questa previsione viene ora aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Truffa (art. 640 c.p.) e conseguente profitto realizzato con accredito postepay

Cass. pen., 11.8.2020, n. 23781

“Quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie «postepay»), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”.

Truffa via web e aggravante della minorata difesa

Cass. pen., sez. VI, 22.03.2017, n. 17937

“L’aggravante della minorata difesa è configurabile quando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero di condizioni oggettive conosciute dall’agente.

Internet non è configurabile come un luogo fisico e nelle vendite via web il soggetto acquirente non sa dove si collochi fisicamente il venditore poiché l’operazione avviene nella smaterializzata rete.

La distanza rispetto alla quale si trova l’acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggiore favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e a sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione”.

Frode informatica

La fattispecie intende reprimere la condotta dei c.d. “hackers” (pirati dell’informatica).

Pur essendo molteplici le modalità possibili per configurare tale reato, la dottrina ha elaborato, sostanzialmente, tre tipi di condotta:

1. l’alterazione o l’immissione di dati;

2. l’alterazione del cd. “software” finalizzata alla frode;

3. l’alterazione delle informazioni (intese come correlazioni fra dati).

Furto di identità digitale

Costituisce una ipotesi aggravante del reato di frode informatica, introdotta con D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito in L. 15.10.2013, n. 119 (provvedimento nato come decreto anti-femminicidio e violenza di genere ma, successivamente, esteso nella sua portata riformatrice).

Quanto al concetto di “furto di identità digitale” si intende la definizione contenuta nel D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il cui art. 30 bis definisce il “furto d’identità” come l’impersonificazione totale (cioè l’occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto, anche se deceduto) o solo parziale (realizzata, cioè, mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto).

Circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)

Cass. pen., sez. II, 18.07.2018, n. 35446

“Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione. E’ quindi sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche”.

Circonvenzione (art. 643 c.p.) Vs estorsione (art. 629 c.p.)

Cass. pen., sez. II, del 28.04.2017, n. 21977

“Se pur entrambe finalizzate all’ingiusto profitto, si differenziano per il mezzo adoperato, che in uno è l’induzione mentre nell’altro la minaccia.”

Usura (art. 644 c.p.)

Affinchè sussista il delitto di usura è necessario che gli interessi, i vantaggi o i compensi dati o promessi siano usurari rispetto alla prestazione di dare o procurare danaro o altra utilità.

Ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96 (come modificato dal D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito in L. 12.7.2011, n. 106) il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma I, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, alimentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Per la determinazione dell’entità del tasso, dispone il quarto comma dell’art. 644, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) - La mancata restituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un preliminare successivamente risolto

Cass. pen., 29.03.2017, n. 15815

“La mancata restituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un preliminare successivamente risolto, non costituisce appropriazione indebita, laddove il denaro non abbia ricevuto uno specifico vincolo di destinazione al momento del conferimento.”

Appropriazione indebita e leasing

Cass. pen. 17.6.2016, n. 25282

“Se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 646 c.p. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene «uti dominus», non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto”.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Cass. pen., 10 luglio 2018, n. 31262

“Per commettere il reato di ricettazione, non è necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell’elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell’azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell’origine dei beni medesimi.”

Ricettazione Vs Acquisto di cose di provenienza illecita (art. 702 c.p.)

Cass. pen., sez. II, 21.04.2017, n. 25439

“In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che, invece, connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza”.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Distinzione tra riciclaggio e ricettazione

Questione dibattuta è la qualificazione della condotta di chi, venuto in possesso di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione dell’identità del beneficiario con i propri dati, senza alcuna manomissione, li versi sul proprio conto corrente.

Tale condotta, secondo giurisprudenza maggioritaria, è assimilabile a quella del possessore in mala fede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di incassarli ed è qualificabile come ricettazione.

Diversamente, la condotta dell’agente che si presti a monetizzare l’assegno di provenienza illecita con operazioni tali da ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa (es.: contraffazione degli assegni, apertura da parte di terzi di conti correnti ex novo con false generalità) va qualificata come riciclaggio.

Cass. pen., 20 ottobre 2019, n. 52549

“Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito”.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) - introdotto dalla L. 186/2014 – e bagarinaggio

Cass. pen., 19 febbraio 2020, n. 10364

“Non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio rivendere a terzi, a prezzi maggiorati, biglietti illegittimamente ottenuti, attesa la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali”.