Reati connessi all’attività medico-sanitaria

Reati connessi all’attività medico-sanitaria

Approfondisci - colpa medica

La colpa medica e professionale in generale presenta profili autonomi rispetto alla colpa c.d. comune in quanto attiene ad attività, intrinsecamente pericolose ma non vietate, ritenute utili e necessarie dal punto di vista sociale e poste a tutela del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.) per le quali si rende necessario contenere un rischio consentito e strutturalmente intrinseco all’esercizio delle stesse, rispetto al quale l’esercente la professione sanitaria non può essere obbligato (né facoltizzato) ad astenersi dal compiere una condotta pericolosa.

Riforma c.d. Balduzzi

È stata pubblicata il 17 marzo 2012 la c.d. L. Balduzzi n. 189/2012 (di conversione del D.L. n. 158/2012).

La suddetta riforma ha escluso la responsabilità per colpa lieve del sanitario che abbia osservato le linee guida e le buone pratiche accreditate nel settore.

Riforma c.d. Gelli-Bianco

La legge n. 24 del 2017 c.d. Gelli-Bianco ha apportato ulteriori innovazioni alla disciplina dei fatti commessi nell’esercizio della professione sanitaria.

La suddetta riforma da un lato ha abrogato l’art. 3 della L. 189 del 2012 (Balduzzi) e, dall’altro, ha introdotto l’art. 590 sexies c.p., che esclude la responsabilità penale laddove l’evento si verifichi esclusivamente a causa di imperizia e laddove siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali purché risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

L’art. 5 della legge Gelli-Bianco ha operato, altresì, un rafforzamento del ruolo delle linee guida, nonché una maggiore regolamentazione ed un sistema più efficace di accreditamento e trasparenza delle stesse, introducendo una specifica procedura di creazione, aggiornamento e certificazione delle stesse e delle pratiche clinico-assistenziali.