Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Reati contro la fede pubblica - coordinate giuridiche
La colpa medica e professionale in generale presenta profili autonomi rispetto alla colpa c.d. comune in quanto attiene ad attività, intrinsecamente pericolose ma non vietate, ritenute utili e necessarie dal punto di vista sociale e poste a tutela del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.) per le quali si rende necessario contenere un rischio consentito e strutturalmente intrinseco all’esercizio delle stesse, rispetto al quale l’esercente la professione sanitaria non può essere obbligato (né facoltizzato) ad astenersi dal compiere una condotta pericolosa.
La riforma ha novellato il dettato degli articoli 473 e 474 c.p.; inserito l’ipotesi di confisca di cui all’art. 474-bis c.p. e due circostanze, quella dell’art. 474-ter c.p. e quella dell’art. 474-quater c.p., rispettivamente aggravante e attenuante ed ha modificato strutturalmente il rapporto tra reato (ricettazione) ed illecito amministrativo, escludendo la responsabilità penale dell’acquirente finale di merce contraffatta.
Con riferimento al falso del privato, in atto privato, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (“Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, co. 3, l. 28 aprile 2014, n. 67”) ha abrogato gli artt. 485 e 486 e 489, II, c.p.
In attuazione della direttiva 2014/62/UE, recante disposizioni sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete dalla falsificazione, il d.lgs. 125/2016 ha aggiunto due commi all’art. 453 c.p., rubricato “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”.
Nel dettaglio, il nuovo comma secondo, punisce la condotta di chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrichi indebitamente, abusando degli strumenti e dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in surplus.
Il terzo comma prevede, invece, un’attenuante qualora l’oggetto materiale delle condotte incriminate nei primi due commi sia moneta non avente ancora corso legale nello Stato.
Mentre, con riferimento all’art. 461 c.p. la riforma si è limitata ad aggiornare la norma alle moderne tecniche di contraffazione, inserendo i “dati” informatici tra i possibili strumenti prodromici alla falsificazione.
In attuazione del principio di riserva di codice di cui all’art. 3-bis c.p., introdotto dalla Legge Orlando, il d.lgs. n. 21/2018 ha inserito il nuovo art. 493-ter c.p., nel quale viene riprodotta la fattispecie originariamente prevista dall’art. 55, co. 9, d.lgs. n. 231/2007, contestualmente abrogato.
La novella disposizione sanziona l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento.
Delitti contro la fede pubblica - l’elemento materiale della falsità
Il titolo VII contiene fattispecie tra loro assai diverse, accomunate dall’elemento materiale della falsità, lesivo del bene giuridico della fede pubblica; quest’ultima si identifica nella fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti, simboli o atti sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuri ed affidabili i traffici giuridici.
Tuttavia, non ogni falsità è punibile, ma solo quella in grado di pregiudicare la fiducia che il pubblico ripone nella genuinità del bene o dell’atto alterato. La giurisprudenza ha così distinto i falsi meritevoli di sanzione dai c.d. falsi tollerabili (falso grossolano, falso innocuo, falso inutile), concretamente inoffensivi e dunque non suscettibili di sanzione penale ai sensi dell’art. 49 c.p.
Le varie forme di “falsità”
La falsità si declina in diverse forme. Il codice distingue, a seconda dell’oggetto materiale su cui
incide il falso, in:
- Capo I: Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo (falsità in valori): hanno quale oggetto materiale documenti, segni o simboli rappresentativi di un diritto di credito nei confronti dello Stato, degli enti pubblici o di imprese pubbliche di trasporto
- Capo II: Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione e riconoscimento (falsità in contrassegni): tutelano la genuinità delle impronte, ovvero dei segni impressi dai legittimi sigilli o strumenti di pubblica autenticazione, attestanti la provenienza di un documento, o certificazione, attestanti l’avvenuto compimento di un atto o una qualità di un bene;
- Capo III: Falsità in atti (artt. 476 e ss.): sono poste a presidio della genuinità e veridicità degli atti intesi quali documenti pubblici, anche in copia informatica, certificati, autorizzazioni, scritture private.
- Capo IV: Falsità personale (art. 494 e ss.) puniscono l’induzione in errore, mediante falsificazione dei contrassegni personali, dell’Autorità o del pubblico sull’identità, stato o qualità di una persona.
All’interno di ogni categoria di falso, inoltre, il Legislatore sanziona le condotte di mero utilizzo di valori, segni od atti contraffatti od alterati (artt. 464, 471, 472, 489 c.p.).
Falsità materiale e ideologica - artt. 476 – 493bis
Per falsità materiale si intende la falsità che attiene alla genuinità del documento: ad essere alterata, quindi, è l’essenza materiale del supporto, con manomissioni che investono la struttura materiale dell’atto (ad es. parti deliberatamente cancellate o coperte con il bianchetto).
La falsità ideologica riguarda invece la falsità che investe la veridicità dell’atto. Il documento, pur essendo genuino, è falso in quanto contiene dichiarazioni non veritiere. Il contenuto rappresentato nel documento contrasta con la realtà obiettiva.
A seguito della depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, si può rispondere di falsità ideologica soltanto in atto pubblico e non in scrittura privata.
La formazione della copia di un atto inesistente
Cass. pen., Sez. Un., 7 agosto 2019, n. 35814, (Marcis)
“Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la contraffazione che si realizza mediante la formazione di una copia di un atto in realtà inesistente può assumere rilevanza penale soltanto laddove il documento si presenti o venga esibito con caratteristiche tali da voler sembrare un originale.”
Sostituzione di persona su social network
Sostituzione di persona, art. 494 cp.
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.
Cass. pen., sez V, 23.04.2014 n. 25774
“Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di chi crei ed utilizzi un profilo su social network utilizzando l’immagine di una altra persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri e condividere materiale in rete.”