Circolazione stradale

Reati connessi alla circolazione stradale

Guida in stato di ebrezza

La guida in stato di ebbrezza è una fattispecie di reato prevista dall’art. 186 del Codice della Strada. Ha natura contravvenzionale ed assume rilevanza penale qualora venga accertato il superamento del tasso alcolemico della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue, mentre è prevista una sanzione amministrativa allorquando il tasso alcolemico sia ricompreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue. In questo secondo caso l’Autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace, innanzi al quale si potranno far valere sia i vizi formali che sostanziali dell’atto impugnato. Ai sensi della lettera a) dell’art. 186 del predetto Codice della Strada la sanzione amministrativa prevista va da € 532,00 sino ad € 2.127. Diversamente, nel primo caso, ovvero qualora il tasso alcolemico superi la soglia di 0,8 grammi per litro di sangue, la fattispecie assume rilevanza penale e, ai sensi della lettera b) del medesimo art. 186 del Codice della Strada è prevista la sanzione della ammenda da € 800,00 sino ad € 3.200, nonché l’arresto sino a 6 mesi qualora il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Superata la soglia di 1,5 grammi per litro di sangue, ai sensi della lettera c) dell’art. 186 del Codice della Strada è, invece, prevista una ammenda da € 1.500 sino ad € 6.000, oltre all’arresto fra 6 mesi ed 1 anno.

Riforma dell’omicidio stradale

La riforma attuata con Legge 41 del 2016, ha inasprito le pene edittali dell’omicidio e delle lesioni stradali colpose, specie qualora le condotte siano poste in essere da soggetto sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e senza possibilità del c.d. bilanciamento delle circostanze, ai sensi dell’art. 590 quater c.p.
In tema di omicidio stradale, elemento di novità, rispetto alla previgente disciplina, è da rinvenirsi nella scelta di differenziare il trattamento sanzionatorio in relazione al tasso alcolemico rilevato nel responsabile.
In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, si rientra nella ipotesi di cui all’art. 589-bis, comma 2 c.p. che prevede la reclusione da otto a dodici anni.
Mentre, quando la variabile dello stato di ebbrezza presenta un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è disposta la reclusione da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 4 c.p.

Condotta colposa della vittima di omicidio stradale

La condotta colposa della vittima, in seguito alla riforma del 2016, può rilevare quale diminuente obbligatoria ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 589 bis, co. 7, c.p., con abbattimento della pena edittale fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre circostanze.