Tutela dei turisti

Tutela dei turisti​

Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per tutte le problematiche connesse ai diritti del turista-consumatore.

Approfondimento

A seguito del D. Lgs. n. 79 del 2011 la normativa sui servizi turistici, originariamente inserita nel Codice del Consumo, è stata trasfusa, con varie modifiche, nel Codice del Turismo.

Quest’ultimo richiama espressamente le “finalità ricreative” che connotano i contratti “turistici”.

Tale accezione ha una notevole importanza in quanto, in caso di inadempimento contrattuale, il risarcimento non riguarderà unicamente il danno patrimoniale subito ma anche quello di natura non patrimoniale.

Danno da vacanza rovinata

Una delle ipotesi più frequenti di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale si rinviene nell’inesatta esecuzione della prestazione dedotta in un contratto di viaggio tutto compreso.

Quest’ultimi tipi di contratto, infatti, sono caratterizzati da una causa concreta coincidente con l’occasione di svago e riposo derivanti dalle c.d. formule “all inclusive”.

Il danno da vacanza rovinata si rinviene ogniqualvolta sussista un pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente delle finalità sottese al viaggio.

Turismo e tutela del viaggiatore

In tema di turismo è entrato in vigore il 1° luglio 2018, il D. L. n. 62 del 2018, recante l’attuazione della Direttiva europea 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, la quale modifica alcune norme del D. Lgs. n. 79 del 2011.

A seguito della suddetta riforma sono state previste maggiori forme di tutela ai viaggiatori anche mediante una chiara individuazione delle ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore.

L’art. 46 (D.Lgs. n. 79/2011) prevede che, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni, che formano oggetto del pacchetto, non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., il viaggiatore possa chiedere all’organizzatore o al venditore, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.