Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che si occupa dei rapporti familiari e di tutte le problematiche ad esso inerenti, dai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ai casi di separazione e divorzio e alla tutela e salvaguardia dei minori.
Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale in modo competente e professionale per la soluzione di ogni problematica relativa al diritto di famiglia e delle persone.
Aree di attività
Assistenza legale
Riforma c.d. Legge Cirinnà
La legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. Legge Cirinnà) ha ulteriormente riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
Ma già prima della riforma Cirinnà erano state introdotte norme specificamente dedicate alla famiglia di fatto che, però, non costituivano un sistema dotato di organicità.
A titolo meramente esemplificativo, fra le disposizioni più rilevanti si possono evidenziare:
- l’art. 5 della legge n. 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza che prevede la partecipazione alla procedura della persona indicata come padre del concepito;
- la L. n. 154/2001 che introduce nel codice civile gli artt. 342 bis e 342 ter c.c., estendendo al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari;
- la L. n. 6/2004 nella parte in cui prevede che l’interdizione e l’inabilitazione possano essere promosse dalla persona stabilmente convivente e che la scelta dell’amministratore di sostegno possa cadere sulla persona del compagno convivente con il beneficiario;
- la L. n. 40/2004 che ammette le coppie di fatto alla fecondazione medicalmente assistita;
- infine, la riforma della filiazione (Legge n. 219/2012) che provvede ad abolire ogni residua discriminazione tra figli nati da genitori uniti in matrimonio e figli nati da genitori non uniti in matrimonio, ponendo del tutto fine alla previgente dicotomia figli naturali – figli legittimi. In ogni caso, la convivenza more uxorio assume, sul piano sovranazionale, rilievo ex art 8 CEDU, che riconosce ad ogni persona il rispetto alla vita privata e familiare e nella quale, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, la nozione di famiglia non si limita alle relazioni basate sul matrimonio, potendo comprendere anche altri legami familiari di fatto.
Le convivenze di fatto
La convivenza di fatto può istituirsi tra due persone maggiorenni a prescindere dal loro sesso.
Elemento costitutivo della convivenza di fatto tra persone di stato libero, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione è la stabilità dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, nonché la stabile convivenza.
Le unioni civili
Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di persone maggiorenni di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni. Le due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, devono essere necessariamente dello stesso sesso.
Unioni civili e matrimonio a confronto
Le persone unite civilmente, in generale, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri derivanti dal matrimonio e, in particolare, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Alle unioni civili è estesa:
- la normativa in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- le norme in materia di scelta dell’amministratore di sostegno e legittimazione nelle azioni di interdizione e inabilitazione;
- lo stesso regime successorio vigente tra i coniugi;
- la tutela previdenziale prevista per il matrimonio (fruibilità del congedo matrimoniale) e per il coniuge superstite (diritto alla pensione di reversibilità, diritto al TFR del de cuius);
- la disciplina dettata in materia di assegno divorzile e delle relative garanzie, ivi comprese le sanzioni di cui all’art. 570 c.p., in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
Tuttavia, il Legislatore non ha, altresì, esteso, alle unioni civili, la normativa in materia di pubblicazioni di matrimoni, per mancanza del dovere di fedeltà tra i soggetti interessati.
Scioglimento dell’unione civile
Con riferimento allo scioglimento dell’unione è prevista un’ipotesi di divorzio diretto attivabile senza passare dalla fase della separazione personale.
Stepchild adoption
La riforma (legge 20 maggio 2016 n. 76) non prevede la c.d. stepchild adoption, ossia l’adozione del figlio naturale o biologico del partner.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha sottolineato come questa particolare forma di adozione non determini in astratto e aprioristicamente un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, richiedendo, invece, un suo accertamento in concreto da parte del giudice.
L’unica condizione di ammissibilità richiesta è costituita dall’effettiva rispondenza dell’adozione all’interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, sentenza 22/06/2016 n. 12962).
Aree di attività
Determinazione assegno di mantenimento per i figli
L’importo del mantenimento dei figli varia in base al reddito del genitore soggetto al pagamento.
In generale fintantoché i figli non raggiungano l’indipendenza economica.
Determinazione assegno di mantenimento per il coniuge
Cass. civ., Sez. Un., 11.07.2018, n. 18287: Abbandono definitivo del criterio del tenore di vita in luogo del criterio dell’autosufficienza.
“Ai sensi dell’ art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Il diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità, sebbene sia autonomo e abbia natura previdenziale, presuppone la titolarità dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della l. 898/1970 e la concreta fruizione dello stesso al momento della morte del de cuius.
Infatti il trattamento di reversibilità, pur non costituendo la mera continua
Revisione delle condizioni di separazione e divorzio
È possibile modificare le condizioni di separazione o di divorzio con deposito di un ricorso presso il Tribunale competente
Individuazione del coniuge per l’affidamento dei figli
Art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898:
Qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
Generalmente è previsto che vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l’abitazione della casa adibita a casa familiare (di uno dei genitori).
Assegnazione dell’abitazione adibita a casa coniugale
Generalmente, in presenza di figli minori, la casa coniugale è assegnata alla madre.
Individuazione dei beni mobili e immobili in regime di comunione o separazione
Vale anche in tal caso la regola della modificabilità per fatti sopravvenuti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. A riguardo il diritto al godimento della casa coniugale viene meno ove il coniuge beneficiario cessi di abitarla stabilmente, intraprenda una convivenza more uxorio o altrimenti contragga nuovo matrimonio (art. 337 sexies c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013).
Assistenza legale
Lo Studio Legale Golini offre, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi legali:
- Assistenza legale nelle cause di separazione consensuale e giudiziale;
- Assistenza legale nelle cause di divorzio congiunto e giudiziale;
- Revisione delle condizioni di separazione e di divorzio;
- Affidamento dei minori;
- Procedimenti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli minori e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- Procedimenti per l’affidamento ed assegno per il mantenimento dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio) dopo la “separazione” di coppie di fatto;
- Azioni di disconoscimento, di contestazione e reclamo di legittimità della filiazione;
- Dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale;
- Decadenza e affievolimento della potestà dei genitori sui figli minori;
- Dichiarazione di adottabilità del minore;
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari.