Diritto dell’ambiente

Diritto dell'ambiente

Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, nell’ambito di contenziosi innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali anche superiori, oltre che nelle procedure di mediazione aventi ad oggetto le problematiche sottese al diritto dell’ambiente.

Lo Studio vanta una consolidata esperienza nel campo del diritto dell’ambiente e nell’assistenza di soggetti sia pubblici che privati operanti nel settore, con particolare riguardo alla normativa connessa allo smaltimento dei rifiuti, agli obblighi di bonifica di siti inquinanti, ai limiti di emissione di sostanze nocive.

La codificazione del diritto dell’ambiente

Nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la quale ha delegato il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative di vari settori (non tutti) della materia ambientale, anche mediante la redazione di testi unici. Il Governo ha ottemperato per gran parte alla delega ricevuta mediante l’emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, comunemente chiamato Codice dell’ambiente. Tuttavia, la disciplina contenuta nel d.lgs. 152/2006 ha subito significative modificazioni ad opera di due decreti correttivi: il primo, d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e, il secondo, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Da ultimo vi sono stati ulteriori interventi di modifica delle disposizioni del c.d. Codice dell’ambiente, i quali pur non rivestendo carattere organico, trattandosi per lo più di atti di recepimento di direttive comunitarie, hanno inciso su discipline di settore. È sufficiente ricordare, tra gli interventi più ampi, il d.lgs. n. 128/2010, che ha modificato i procedimenti di VIA, VAS ed AIA ed il d.lgs. 205/2010, che intervenendo sulla parte IV del d.lgs. 152/2006 ha recepito la direttiva 2008/98/CE dedicata alla disciplina dei rifiuti.

Responsabilità per danno ambientale

La responsabilità per danno ambientale rappresenta uno degli argomenti più dibattuti di tutto il diritto ambientale e vede contrapposte due diverse teorie riguardo ai criteri di imputazione della responsabilità. Il criterio della responsabilità oggettiva, di derivazione comunitaria e quello della responsabilità colposa di derivazione nazionale. Nel nostro ordinamento il sistema di tutela valorizza anzitutto una tutela preventiva, basata sul principio di protezione e di precauzione, che si attua attraverso l’affidamento al Ministero dell’ambiente del potere di adottare misure di prevenzione atte a scongiurare il pericolo di danno ambientale. Una volta che il danno si sia prodotto, alla natura diffusa e collettiva dell’interesse leso è collegata la speciale disciplina del risarcimento del danno ambientale. L’emanazione della direttiva 2004/35/CE ha imposto al legislatore nazionale una profonda revisione dell’istituto del risarcimento del danno ambientale. Il danno deve essere, pertanto, risarcito mediante misure di riparazione primaria (che riporta le risorse danneggiate alla loro condizione originaria) e, ove non sia possibile provvedere in senso ripristinatorio, complementare (attraverso l’ottenimento, anche in un sito alternativo, di risorse naturali analogo a quello danneggiato) o compensativa (misura atta a compensare la perdita mediante il miglioramento alle specie e all’habitat nel sito danneggiato o in un sito alternativo), mentre non è ammessa la forma di risarcimento del danno ambientale per equivalente. Allo stesso Ministero è affidato il procedimento di cui all’art. 306 che può concludersi in un accordo con l’operatore sulla modalità di esecuzione delle misure ripristinatorie. Il Ministero può agire in sede giudiziaria-civile o esercitando l’azione civile in sede penale, ovvero esercitando l’azione amministrativa, con l’emanazione dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 312 e ss. D. Lgs. N. 152/2006.