Diritto bancario e finanziario
Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, sia in ambito contenzioso che consultivo, in ordine alla gestione dei contenziosi sorti tra clienti ed istituti di credito.
Aree di attività
- Contratti bancari (conti correnti, affidamenti, mutui, leasing, derivati-swap)
- Commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria
- Commissioni di disponibilità fondi
- Contratti con i consumatori
- Sistemi informativi creditizi (CRIF) e centrale rischi (CR)
- Revocatorie ordinarie, fondi patrimoniali
- Gestione crediti problematici
- Gestione crediti problematici
- Effetti protestati (assegno/cambiali)
- Usura e anatocismo
Nel 1999 la Corte di Cassazione con due note sentenze (Cass. Sez. III, 30.03.1999, n. 3096 e 16.03.1999, n. 2374) ha statuito l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale praticato dalle banche e, conseguentemente, il Governo è intervenuto, con il D.Lgs. n. 342/1999, modificando l’art. 120 del TUB e demandando al CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.
Con successiva delibera del CICR del 9/2/00 si è reso possibile alle banche continuare ad applicare l’anatocismo trimestrale seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.
Il successivo 17 ottobre 2000 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/00, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, 3° co. del D.lgs n. 342/99 il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2° del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Al riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21095/04, ha avuto modo di precisare che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione di leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 cc.” sancendo, definitivamente, la illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti degli istituti bancari, anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze della Cassazione del 1999.