Diritto del consumatore

Diritto del consumatore​

Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in materia di tutela dei diritti dei Consumatori e responsabilità del produttore, con particolare riguardo agli inadempimenti ed ai disservizi da parte di enti commerciali e/o professionisti, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari, all’ambiente, alla contraffazione di beni, alla tutela della salute e della privacy.

La forma del contratto

Un aspetto che connota la disciplina “consumi eristica” attiene alla rilevanza attribuita alla forma quale strumento mediante il quale viene richiamata l’attenzione del consumatore sui profili contrattuali e viene, altresì, resa possibile la piena conoscenza del contenuto contrattuale.

La disciplina consumieristica, dunque, attribuisce alla forma un rilievo peculiare tant’è che è stata coniata l’espressione “neoformalismo”.

Il neoformalismo impone l’uso della forma scritta e sovente anche un contenuto obbligatorio di informazioni che devono essere rese fruibili al consumatore prima che questo si risolva a concludere il contratto.

Le clausole, inoltre, devono essere scritte in forma chiara ed intellegibile, in modo tale, dunque, da essere pienamente comprensibili per un qualunque soggetto.

Inoltre, al secondo comma, l’art. 35 Cod. del Consumo stabilisce che nel caso in cui la portata della clausola sia dubbia prevale l’azione più favorevole al consumatore.

Clausole vessatorie

La tutela offerta dal Codice del Consumo prescinde dal procedimento di formazione del contratto tant’è vero che non incide in alcun modo la circostanza che le clausole siano state predisposte dal professionista o dal consumatore.

La normativa mira, infatti, a proteggere il consumatore che, in quanto tale, è portato ad accettare clausole ingiuste, tralasciando, pertanto, il dato formale di chi abbia preso l’iniziativa o fatto la proposta.

La clausola è abusiva quando oggettivamente produce una sperequazione, a prescindere dalla circostanza che tale sperequazione sia voluta o meno dal contraente e che questo ne sia a conoscenza.

Ai fini della valutazione dello squilibrio della prestazione andranno considerate anche le prestazioni accessorie.

Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo la valutazione circa la sussistenza dello squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto deve avere natura “giuridica”, in quanto deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti e non anche natura “economica” poiché la vessatorietà non attiene né alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Tale valutazione, inoltre, va effettuata tenendo conto della natura del bene o del servizio, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e di tutte le altre clausole contenute nel contratto o in un altro contratto con esso collegato.

L’art. 33, 2° co. del Codice del Consumo prevede un elenco di clausole che si presumono vessatorie, salvo prova contraria offerta dal professionista. Quando la clausola di cui il consumatore lamenta la vessatorietà non è presente nell’elenco, l’onere della prova spetta a quest’ultimo.

L’art. 36, 2° co. del Codice del Consumo prevede, invece, un secondo elenco di clausole sempre abusive (c.d. lista nera) le quali sono vessatorie a prescindere dal fatto che siano state o meno oggetto di una trattativa.

Il foro del consumatore

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2018, n. 1951 
“Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti”

Garanzia della cosa veanduta e responsabilità da prodotto difettoso

Dalla garanzia da vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, occorre distinguere la responsabilità per danno da prodotto difettoso, disciplinata dal D.P.R. 24/5/1988 n. 222 attuativo della direttiva CEE 85/374, poi abrogato e trasfuso nel Codice del Consumo agli artt. 114-127 D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

Diversa è, infatti, la natura della responsabilità in quanto quella di cui agli artt. 1490 e ss. c.c. ha natura contrattuale mentre, quella da prodotto difettoso ha natura extracontrattuale.

Quanto, invece, ai presupposti di applicazione, le disposizioni di cui agli artt. 114 ss. Codice del Consumo (e prima quelle del D.P.R. 222/1988) non possono essere invocate da soggetti economici che fanno uso del bene mobile acquistato per scopi produttivi e, conseguentemente, i soggetti che non rientrano nella definizione di consumatore possono esercitare solo le azioni di cui al codice civile (Cass. civ. 19414/2013).

Aree di attività

  1. Redazione di denuncia di difetti e/o vizi e/o malfunzionamenti al fine di far valere la garanzia biennale del venditore sui beni venduti;
  2. Esercizio del diritto di recesso;
  3. Analisi e valutazione della sussistenza di pubblicità e pratiche commerciali scorrette, aggressive e ingannevoli, procedimenti e segnalazioni innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  4. Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito di class action;
  5. Assistenza ed elaborazione di strategie in relazione procedure stragiudiziali di conciliazione e definizione delle controversie in materia di diritti del consumatore;
  6. Consulenza e valutazione di profili di annullabilità, nullità e/o illegittimità relativamente al commercio online, utenze e telefonia e a contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
  7. Analisi e valutazione di contratti per adesione e individuazione di eventuali clausole vessatorie.