Successioni e testamenti

Successioni e testamenti​

Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, relativa ad ogni questione legata al diritto successorio sia in riferimento alla normativa nazionale che internazionale.

Approfondimento

Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte.

Ogni persona capace di intendere e di volere può decidere se fare o non fare testamento, lasciando spazio, in questo secondo caso, al meccanismo della successione legittima.

In caso di redazione del testamento il testatore può determinare nel modo più libero il contenuto dell’atto di ultima volontà inserendovi anche disposizioni di carattere non patrimoniale. Egli infine, con altrettanta libertà e spontaneità, può mutare la volontà così espressa fino al suo ultimo istante di vita.

Limiti alla libertà del testatore

Il principio di libertà del testatore, nonostante la sua centralità, incontra, tuttavia, dei limiti derivanti dalla necessità di un suo bilanciamento con altri interessi parimenti rilevanti. Tra questi, vi è quello della tutela dei legittimari, realizzato tramite il principio della intangibilità della quota di legittima. Tale principio, posto in termini generali dall’art. 457, comma 3, c.c., trova concretizzazione in numerose altre disposizioni. L’art. 549 c.c., in particolare, vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Questi ultimi godono anche di una tutela processuale, rappresentata dall’azione di riduzione finalizzata alla reintegrazione della quota loro riservata (artt. 553 ss. c.c.).

Divieto di patti successori

L’art. 458 cc. dispone che: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e ss., è nulla (1418 cc.) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

La norma, fatti salvi i c.d. patti di famiglia (artt. 768 bis e ss.), sancisce la nullità dei patti successori e quindi vieta che si possa disporre di un’eredità propria o altrui per convenzione, essendo privi di efficacia gli accordi mediante i quali un soggetto: 1) dispone della propria successione (c.d. patti costitutivi o istitutivi); 2) dispone di un’eredità non ancora aperta (c.d. patti dispositivi o pacta corvina); 3) rinuncia alla medesima (c.d. patti abdicativi).

Patti di famiglia

L. 55/2006 ha introdotto questo singolare istituto che denota visibilmente la volontà del Legislatore di attenuare l’operatività del divieto di patti successori ex art. 458 cc.

Il patto di famiglia è un contratto tipico, plurilaterale, inter vivos, con effetti traslativi immediati, la cui causa consiste nella regolamentazione dei futuri assetti successori dei legittimari.

Costituisce, pertanto, uno strumento, ascrivibile al diritto patrimoniale delle successioni, volto a garantire una certa continuità nella gestione dell’impresa familiare e nelle partecipazioni sociali, evitandone il frazionamento/disgregazione e quindi il pregiudizio che ne deriverebbe al loro valore e consistenza.

Comunione ereditaria

Qualora vi siano più eredi l’eredità viene acquisita da più persone e si forma, pertanto, una comunione, che viene detta “comunione ereditaria”. Tale comunione investe tutti i beni del soggetto defunto c.d. de cuius. Sarà, in questi casi, necessario procedere alla divisione ereditaria in base alle rispettive quote dei singoli condividenti.

Divisione ereditaria

Le principali forme di scioglimento della comunione ereditaria sono la divisione contrattuale, quella giudiziale e quella testamentaria.

Nell’ambito della divisione testamentaria è lo stesso testatore che provvede alla ripartizione dei propri beni, nel rispetto della quota di legittima.

Infatti, qualora il testatore non abbia incluso nella divisione qualcuno dei legittimari, questi ultimi potranno promuovere, ex art. 735 c.c., l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Nella divisione contrattuale, invece, sono gli eredi a provvedere, volontariamente, allo scioglimento della comunione ereditaria, mediante contratto.

La divisione ereditaria giudiziale, infine, trova applicazione allorquando manchi l’accordo tra i coeredi in ordine alla divisione ereditaria.

La successione ereditaria nel diritto internazionale privato

La materia è regolata dagli artt. 46 e ss. della L. 218/1995 e dal Regolamento UE n. 650/2012 entrato in vigore il 5 luglio 2012 da applicarsi a tutte le successioni apertesi a decorrere dal 17 agosto 2015 nell’ambito dei Paesi dell’UE (ad eccezione di Inghilterra e Danimarca).

Aree di attività

Aree di attività

  1. Consulenza e tutela giudiziale in materia successoria;
  2. Distribuzione del patrimonio;
  3. Redazione testamenti;
  4. Aspetti fiscali;
  5. Dichiarazioni di successione;
  6. Divisioni ereditarie;
  7. Rinunce e petizione di eredità;
  8. Lesioni di legittima;
  9. Accettazioni, accettazioni col beneficio d’inventario, trascrizioni, contenzioso sulla validità dei testamenti e dei legati;
  10. Legati

L’istituto del legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati.

Ai sensi dell’art. 649 c.c., “il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”.

I termini per la rinunzia non sono specificati, tuttavia, l’art. 650 c.c. prevede che “chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (V. art.749 c.p.c.)  entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (V. art. 481 c.c.)”.

In ogni caso è stato fatto notare, in giurisprudenza, che la facoltà di rinunziare sia preclusa ogni qualvolta il legato abbia compiuto atti di esercizio del diritto su quanto oggetto dell’attribuzione, ad esempio godendo del bene legato (Cass. II sez. civ. n. 2071/2013).