Tutela e gestione patrimoniale
Lo Studio Legale Golini presta consulenza ed assistenza legale in ordine alle questioni afferenti agli strumenti di pianificazione, tutela e conservazione del patrimonio.
Aree di attività
- Predisposizione di atti di trasferimento di beni a scopo fiduciario e di segregazione patrimoniale
- Consulenza nella redazione di negozi di destinazione di beni a protezione del patrimonio personale e d’impresa e nella costituzione di patrimoni destinati e separati;
- Assistenza e consulenza nella predisposizione di atti istitutivi di trust di diritto internazionale
- Predisposizione della successione nell’impresa mediante definizione di patti di famiglia, scissione di nuda proprietà e usufrutto d’impresa
- Creazione di Holding e fondazioni di famiglia
- Trasferimento di beni in fondo patrimoniale a garanzia del soddisfacimento dei bisogni della famiglia propria o altrui
- Costituzione di LTD, o altre società estere, per la conservazione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e la tutela dello stesso contro i rischi legati alla propria attività di impresa
Predisposizione di atti di trasferimento di beni a scopo fiduciario e di segregazione patrimoniale
In ambito giuridico il patrimonio comprende tutti i rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica che fanno capo ad un unico soggetto. Nel concetto di patrimonio, pertanto, vi rientrano non solo i beni e i crediti ma anche i debiti.
L’art. 2740 cc. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Vi sono però alcuni strumenti, meritevoli di tutela per il nostro ordinamento, che permettono di segregare una fetta del nostro patrimonio per destinarlo al perseguimento di finalità specifiche quali ad esempio: il fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. cc.), il negozio di destinazione (art. 2645 ter cc.), il trust e il contratto di affidamento fiduciario (L. 22 giugno 2016 n. 112);
Con l’espressione di patrimonio separato, accogliendo i risultati della prevalente dottrina in materia, si intende descrivere quella situazione per la quale una determinata massa patrimoniale viene diversificata dal rimanente patrimonio del soggetto per essere destinata ad assolvere ad una peculiare funzione.
Tipico è il fondo patrimoniale ex art. 167 cc. dove i coniugi costituiscono un patrimonio separato di beni mobili e immobili per far fronte ai bisogni della famiglia.
Per patrimonio autonomo si intende il patrimonio che viene attribuito ad un nuovo soggetto giuridico come una società o una associazione ed è, quindi, destinata ad una pluralità di soggetti.
Rientrano, ad esempio, in questa categoria il fondo comune delle associazioni non riconosciute (art. 37 c.c.), i patrimoni degli enti sprovvisti di personalità giuridica, nonché il patrimonio comune tra i coniugi.
Consulenza nella redazione di negozi di destinazione di beni a protezione del patrimonio personale e d’impresa e nella costituzione di patrimoni destinati e separati;
Assistenza e consulenza nella predisposizione di atti istitutivi di trust di diritto internazionale
Assistenza e consulenza nella predisposizione di atti istitutivi di trust di diritto internazionale
Con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aja. In base all’art. 21 della Convenzione, l’Italia è tenuta a riconoscere, con effetti giuridici minimi previsti dall’art. 11 della stessa Convenzione, i trust costituiti in Paesi che li regolano nelle rispettive legislazioni.
Il trust è un contratto con cui un soggetto disponente (trustor o settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un soggetto fiduciario (trustee), il quale dispone e amministra i diritti reali acquisiti (secondo le indicazioni stabilite nel rapporto giuridico) per uno scopo predeterminato o nell’interesse di un beneficiario, al quale andrà, in seguito, trasferita la piena proprietà i beni (al termine del trust).
Pertanto, il trust rientra nel fenomeno della separazione patrimoniale in quanto realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente (settlor) e quello dell’effettivo “beneficiario”, nonché di quello del trustee.
Predisposizione della successione nell’impresa mediante definizione di patti di famiglia, scissione di nuda proprietà e usufrutto d’impresa
L’art. 458 c.c. dispone che: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e ss., è nulla (1418 c.c.) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
La norma prescrive la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un’eredità propria o altrui per convenzione, essendo privi di efficacia gli accordi mediante i quali un soggetto:
- dispone della propria successione (c.d. patti costitutivi o istitutivi);
- dispone di un’eredità non ancora aperta (c.d. patti dispositivi o pacta corvina);
- rinuncia alla medesima (c.d. patti abdicativi).
Ciò posto, la predetta norma, pone un’importante eccezione nella parte in cui fa salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e ss. c.c., trattasi dei c.d. patti di famiglia, istituto introdotto dalla L. n. 55/2006.
Quest’ultimo rappresenta uno strumento ascrivibile al diritto patrimoniale delle successioni, idoneo a garantire una continuità nella gestione dell’azienda o della partecipazione sociale, per evitare che il frazionamento di queste rechi pregiudizio al loro valore e alla loro consistenza.
Esso costituisce, infatti, un contratto tipico, plurilaterale, con effetti traslativi immediati, laddove consente un’istituzione anticipata di erede la cui causa consiste nella regolamentazione dei futuri assetti successori dei legittimari in ordine all’azienda ceduta.
Per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni a beneficio di discendenti e del coniuge è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle donazioni nel rispetto di determinate condizioni.
L’articolo 3, comma 4-ter del TUS, prevede che:
“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuta essere pagata”
Con la richiamata disposizione, il Legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
È, pertanto, necessario che il trasferimento avvenga in favore di discendenti o del coniuge, e, altresì, che venga portata avanti l’attività d’impresa o mantenuto il controllo della società per almeno 5 anni.
Tali requisiti devono essere mantenuti anche nel caso di donazione della nuda proprietà di quote societarie.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato, con circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, che è fondamentale che venga acquisito o integrato il controllo di diritto, ovvero allorquando “un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ossia detiene più del 50% delle quote o delle azioni nella società con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.”
Anche la donazione in comproprietà tra più discendenti consente di accedere alle agevolazioni (ex art. 2347 cc.) a condizione che i diritti di ciascuno di questi vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
Trasferimento di beni in fondo patrimoniale a garanzia del soddisfacimento dei bisogni della famiglia propria o altrui
Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato (o di destinazione) con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti (ciascuno o ambedue i coniugi, ovvero un terzo, anche per testamento).
La funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il conferimento dei beni può essere opera di entrambi i coniugi (solo per atto inter vivos), di uno solo di essi ovvero di un terzo, il quale può effettuare il trasferimento dei beni sia inter vivos che con un negozio mortis causa come il testamento.
Qualora la costituzione avvenga ad opera del terzo per atto inter vivos, quest’ultima si perfeziona con l’accettazione dei coniugi espressa per atto pubblico.
Qualora, invece, i beni costituenti il fondo siano stati conferiti dai coniugi, quest’ultimo dovrà essere costituito per atto pubblico.
Nel caso di conferimento ad opera di uno dei coniugi il bene sarà in comproprietà di entrambi i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
Costituzione di LTD, o altre società estere, per la conservazione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e la tutela dello stesso contro i rischi legati alla propria attività di impresa
Uno dei principi cardine in tema di politica interna dell’Unione Europea, volto alla realizzazione ed al completamento del c.d. “mercato interno”, riguarda proprio la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche, ai sensi dell’art. 54 TFUE, che operano legalmente in uno Stato membro possono:
- esercitare un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: art. 49 TFUE);
- offrire e fornire i propri servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d’origine (libera prestazione dei servizi: art. 56 TFUE).
I suddetti processi di armonizzazione ed integrazione consentono, di fatto, ai cittadini europei di avviare attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di esercitare un’attività permanente su base stabile e continuativa alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per i cittadini nazionali.
Oltretutto, la costituzione di una società all’estero può risultare molto più agevole dal punto di vista burocratico.
A titolo esemplificativo, la costituzione di una LTD (Private Limited Company) nel Regno Unito avviene mediante il semplice deposito di tutta la documentazione necessaria presso la c.d. Companies House (ovvero l’ente governativo preposto alla registrazione della società) e senza ulteriori formalità.
Inoltre, una LTD o altra società estera, possono costituire dei validi strumenti a tutela del patrimonio attraverso il trasferimento di fondi alla società estera, ovvero mediante l’acquisizione di immobili siti in Italia da parte della società sita all’estero.